FORUM ANTI COPYRIGHT SULLA CULTURA

 

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IL DIRITTO ALLA CULTURA FAIR USE NO COPYRIGHT

I testi contenuti nel sito http://www.homolaicus.com/diritto/siAe/  documentano la battaglia del sito Homolaicus e di altre associazioni contro l'intenzione della Siae di fargli pagare i diritti d'autore per l'utilizzo non autorizzato di immagini protette in ipertesti didattico-culturali.

La vicenda è iniziata con una raccomandata inviata dall'Ufficio Arti Figurative della Siae di Roma il 10 gennaio 2007.

NO COPYRIGHT SULLA CULTURA

Il 10 gennaio 2007 ho ricevuto dalla Siae una raccomandata con cui mi si intima di pagare 4.740 euro per lesioni dei diritti morali e patrimoniali di quegli artisti (BALLA, BRAQUE, CANGIULLO, CARRà, KANDINSKY, KLEE, MARINETTI, MATISSE, PICASSO, SEVERINI) di cui ho utilizzato 74 opere pittoriche, per 54 mesi, nel sito www.homolaicus.com senza averne chiesta previa autorizzazione alla suddetta Siae.

La raccomandata fa leva sul fatto che la legislazione attuale non prevede che un sito non commerciale possa utilizzare liberamente opere di artisti viventi o scomparsi da meno di 70 anni (e qui si cita la vecchia legge n. 633 del 22.4.1941, che, con i suoi aggiornamenti, non farebbe differenza - secondo la Siae - tra sito commerciale e sito culturale, ma semmai tra sito giornalistico, con diritto di cronaca e quindi con facoltà di riprodurre gratuitamente anche immagini protette, e sito non giornalistico, che questo diritto invece se lo deve pagare. Il che in sostanza escluderebbe che in web vi possa essere uno scambio gratuito delle risorse culturali tra siti non commerciali: usare un'immagine protetta fa di un sito culturale una sorta di sito commerciale, per quanto i diritti su quelle immagini gli costino un po' meno).

Ora, a parte il fatto che è davvero singolare che si parli di “danni morali” quando l’utilizzo ipertestuale che ne era stato fatto aveva scopi o didattici o culturali, quel che più stupisce è che non è più sufficiente citare la fonte dell’opera in oggetto, ovvero la sua collocazione museale (pubblica o privata): bisogna preventivamente assicurarsi presso la Siae se su quell’opera non gravino dei diritti d’autore, anche se il sito in oggetto è del tutto libero e di accesso gratuito in ogni sua parte, senza distinzione alcuna.

Nella raccomandata peraltro non sono stati riportati neppure i nomi esatti dei file ma solo i nomi generici degli artisti, sicché il sottoscritto, per sicurezza, è stato costretto a rimuovere interi ipertesti, causando senza dubbio un danno a chi utilizza i motori di ricerca (per non parlare del danno che avrà arrecato a quanti dispongono dei medesimi ipertesti, avendoli ottenuti o scambiati a vario titolo gratuito).

Alla Siae non è neppure bastato che il sottoscritto avesse messo nella home page la seguente dicitura: “Questo sito è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. Se trovate che qualcosa violi le leggi vigenti in materia di diritti d'autore, comunicatecelo e provvederemo tempestivamente a rimuoverlo.”

Ovviamente non è neppure bastato che nello stesso giorno in cui è giunta la raccomandata siano stati rimossi gli ipertesti che contenevano le immagini in questione.

Il danno quindi va pagato, ma questo atteggiamento della Siae può risultare foriero di spiacevoli conseguenze per molta gente che in rete fa soltanto “cultura” o “didattica” senza alcun fine di lucro.

Senza considerare che chi fa ipertesti culturali su determinate opere pittoriche esalta la dignità morale dell'artista e indirettamente incrementa i diritti patrimoniali degli eredi.

E il sottoscritto, che in rete lavora con questo entusiasmo da almeno dieci anni, farà fatica ora a spiegare ai propri allievi che la legge lo mette sullo stesso piano di un truffatore.

Guarda i video della vicenda:

http://www.youtube.com/watch?v=zlDtsyUyk-A  Primo Video
http://www.homolaicus.com/diritto/siAe/1-1.htm  Secondo Video
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=6742 Terzo Video

Enrico Galavotti   Indice Forum 


SEMINARI E CONVENTION SUL COPYRIGHT

Seminario sulle Creative Commons Un seminario di studi sugli aspetti legali, tecnologici e sociali delle licenze Creative Commons alternative al copyright.

Per la prima volta a Lecce viene organizzata un'iniziativa di studio sulle Creative Commons. Il seminario è in programma per il 20 e 21 aprile 2007. In particolare, venerdì 20 aprile a partire dalle ore 16 presso la sala Chirico dell'ex Monastero degli Olivetani (Università del Salento), prenderanno
parte al seminario, in qualità di relatori:

Vincenzo Vinciguerra, ricercatore Scuola superiore ISUFI Lecce ("Il fenomeno delle licenze Creative Commons"); Deborah De Angelis, membro di Creative
Commons Italia ("Nuove forme di espressione del diritto d'autore: le licenze Creative Commons"); Franco Tommasi, docente di Sistemi operativi - Facoltà
di Ingegneria, Università del Salento ("Come le licenze GPL e CC incidono sullo sviluppo del software"); Nicola Grasso, docente di Diritto
amministrativo - Facoltà di Beni Culturali, Università del Salento ("Diritto d'autore e aspetti giuridici delle nuove tecnologie").

Il giorno dopo, sabato 21 aprile, a partire dalle ore 16 presso Fondo Verri (via Santa Maria del Paradiso 8 - Lecce), Deborah De Angelis approfondirà le
tematiche emerse in un incontro dal titolo "L'avvocato risponde".

Cisac, a maggio il Copyright Summit

Il 30 e 31 maggio 2007 si svolgerà a Bruxelles il primo “Copyright Summit” organizzato dalla CISAC, la confederazione internazionale delle società di
autori e compositori. I principali temi trattati riguarderanno il rapporto tra tutela delle opere e nuove tecnologie sul quale saranno invitati a confrontarsi non soltanto
gli autori e gli editori ma anche i produttori e distributori oltre agli operatori radiotelevisivi e fornitori di contenuti per Internet oltre a tutti gli attori coinvolti nella produzione di opere dell’ingegno. La CISAC intende mettere in primo piano i creatori e il loro ruolo indispensabile: “le decisioni prese oggi influiranno sui modelli economici di domani e sui mezzi di sussistenza degli aventi diritto. Il Summit 2007 sarà l’occasione unica di dibattiti aperti e trasparenti fra gli autori, le loro società di gestione collettiva e le diverse componenti della filiera dell’industria culturale, senza dimenticare i politici e legislatori.
In un’epoca di intensi cambiamenti dei modi di accedere alla cultura ma anche di richiesta senza precedente per le opere dell’ingegno, l’interesse
comune è quello di trovare al più presto soluzioni valide per tutti” ha commentato Eric Baptiste, Direttore generale della CISAC.

Autori Vari   Indice Forum 



SFIDA PER IL LIBERO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

La libertà......è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire di no a una qualsiasi autorità, letteraria, artistica, filosofica, religiosa, sociale, e anche politica.
Ignazio Silone

Andrea Monti, avvocato che da oltre 15 anni si occupa di diritto High-tech (bioinformatica, life science, telecomunicazioni, tecnologie dell'informazione) in un articolo apparso su Nòva del Sole 24 Ore di Giovedi 12 Aprile 2007 denuncia come le attuali normative sul diritto d'autore rischi di condizionare campi importantissimi come genetica e medicina in quanto i frutti della ricerca sarebbero concentrati in pochissime mani.
Il futuro che si prospetta se il buon senso comune e la legislazione attuale non si adeguerà core il rischio di diventare a tinte orwelliane e catastrofiche. Il caos e l'anarchia che regna nelle norme attuali soprattutto in Italia consente a delle industrie di intervenire persino nello scambio di informazioni tra utenti e di perseguirli anche legalmente, senza avere peraltro delle prove fondate, ma solo dei semplici sospetti. Questo stato di cose sta cercando anche di mettere i provider con le spalle al muro, vale a dire bloccare il peer-to-peer o essere denunciati dai detentori dei diritti d'autore. Questo secondo Monti dimostra almeno tre cose: primo, la scarsa attenzione che ancora la società civile e la politica dedicano a questi temi; secondo la confusione che regna in questi setori; terzo, dimostra come alcune lobbies stiano riuscendo a costruire dei principi giuridici a loro favorevoli e ovviamente sconvenienti e dannosi per tutta la comunità. Per esempio con la scusa di proteggere la moda, si dà facoltà alle lobbies di affiancare i pubblici ministeri nelle indagini. Non solo sempre secondo Monti la nuova direttiva porta al massimo livello la confusione che regna nel diritto d'autore: "Utilizza il termine "proprietà intellettuale" (da proteggere), mettendovi dentro cose molto diverse come le opere e le invenzioni. Le lobbies infatti vorrebbero esetndere il diritto d'autore anche a cose che non sono opere, come le proprietà industriali. Già adesso, la Wipo (World Intellectual Property Organization, agenzia delle Nazioni Unite) è riuscita a far proteggere cose che non sono opere e per le quali non è individuabile nemmeno un autore nel senso classico del termine. E' questo il caso dei database. Ci sono infatti dei database che contengono informazioni pubbliche e che non sono privati, come nel caso delle sentenze guiridiche. Tuttavia anche se il contenuto è pubblico non si può estrarre dal database e divulgarlo, perché in questo caso si violerebbe il diritto d'autore dell'editore del database. Inserendo quindi delle informazioni pubbliche in un database, queste diventano di fatto proprietà di un privato. Secondo Monti la normativa non dovrebbe consentire di proteggere dei contenuti già dichiarati pubblici tramite il diritto d'autore. Questo stato di cose crea un grande e grave problema, ovvero la libera circolazione di idee di pubblica utilità, soprattutto di natura medica e scientifica, come dati relativi alla genetica, ai farmaci e alle biotecnologie. Per esempio un'azienda che scopre delle informazioni importanti inerenti la cura di alcune malattie, anche con finanziamenti pubblici, le mette poi al riparo in un file, e chiede ai medici e ai ricercatori che le vogliono leggere di pagare la licenza del software necessario per accedervi. Estende così a dati di natura magari genetica il diritto d'autore detenuto sul software. In questo modo tramite l'informatica si diviene detentori di un grande potere sulla vita delle persone. Secondo Monti i beni come le informazioni e la cultura devono essere considerate "cose", oggetto di proprietà e non opere creative.
Sempre in questa ottica dobbiamo aggiungere che Giovanni Ziccardi, docente di diritto all'università degli studi di Milano, segnala come le cose siano appunto ingarbugliate, infatti il software viene protetto a volte come brevetto e a volte in quanto diritto d'autore e le cose si complicano riguardo i database. La mancanza di una disciplina univoca diviene drammatica quando si pone il problema dell'accesso ai dati sensibili. Infatti proteggere eccessivamente le informazioni può infatti bloccare o inibire la conoscenza e quindi la libera concorrrenza e di fatto creare una società sempre più ingiusta e squilibrata.
Più moderata la posizione di L. Lessig, che tra eccesso di protezione e No copyright, suggerisce l'approccio open source anche al biotech, con l'utilizzo di software aperti e disponibili a tutti.
A sostegno di una lbera circolazione del sapere c'è ulteriormente il fatto che la ricerca finanziata dalle tasse dei cittadini europei deve essere liberamente accessibile a tutti in rete. Questa infatti è la conclusione dell'ultimo rapporto della Commissione Europea sui modelli di business dell'editoria scientifica che propone di rendere liberamente accessibili online i risultati delle ricerche finanziate con fondi europei. I prezzi degli abbonamenti ai "journal" indispensabili per ogni laboratorio che si rispetti sono cresciuti con un ritmo del 300% superiore a quello dell'inflazione. Una tendenza che sta penalizzando l'Europa, sia consumando i fondi destinati alla ricerca pubblica, sia limitando la circolazione dei dati scientifici. Il mercato mondiale dell'editoria scientifica, tecnologica e medica è molto ricco ed oscilla tra i 7 e gli 11 miliardi di dollari. Sotto accusa sono soprattutto i grandi editori come i britannici Reed Elsevier e Blackwell e il tedesco Springer i quali, pubblicando centinaia di testate, tra cui quelle più prestigiose come "Lancet" e "Nature" sono in posizione di forza nelle negoziazioni degli abonamenti con i centri di ricerca. Questo grande aumento dei prezzi degli abbonamenti è stato possibile perché i Journal sono uno strumento indispensabile per la ricerca, sia per validare le nuove conoscenze attraverso la revisione pre-pubblicazione da parte di altri scienziati, sia per diffonderle. Ogni pubblicazione consente inoltre di citare gli autori in altri studi e questo contribuisce a fare aumentare l'importanza di molti studi. Il tutto però ha un costo per i laboratori che può variare a seconda della testata in questione dai 1.500 ai 4.000 dollari. Da qui l'invito a moltiplicare le sperimentazioni di nuovi modelli di business aperti e basati sull'online. Tra queste ricordiamo la "Springler Open Choice", la Public Library of Science (Plos), la casa editrice non-profit nata nel 2000 a San Francisco con il sostegno di 34.000 ricercatori di 180 diverse nazionalità che oggi pubblica solo online sei riviste "open-access" nel settore biomedico senza costi per gli autori e PubMedCentral che nello stesso campo raccoglie 110 testate. A Cambridge, in Gran Bretagna, l'Istituto europeo di bioinformatica sta sviluppando un archivio elettronico aperto da 21 milioni di euro. In America una proposta di legge di un senatore repubblicano del Texas prevede che ogni organo pubblico con un budget superiore ai 100 milioni di dollari garantisca l'accesso libero imponendo ai ricercatori che abbiano beneficiato di fondi pubblici di rendere disponibile una copia elettronica del proprio articolo entro sei mesi dalla pubblicazione e che il lavoro sia conservato in maniera permanente in un archivio aperto ai cittadini. Questo è un approccio realmente pragmatico e secondo il senatore questa legislazione migliorerà il ritorno dell'investimento che ogni cittadino fa pagando le tasse, perché la libera circolazione di idee e scoperte produrrà più innovazioni e migliori terapie.

Carl William Brown e Autori Vari  
Indice Forum 

Per Ulteriori Informazioni

http://www.ictlex.net
http://europa.eu.int/sinapse
http://www.cepr.org
http://www.plos.org
http://www.biomedcentral.com
http://www.ebi.ac.uk
http://www.springer.com
http://www.reed-elsevier.com
http://www.blackwellpublishing.com
http://guidoromeo.typepad.com/glog/media/index.html 


Against Intellectual Monopoly   Michele Boldrin and David K. Levine


IL NUOVO WEB 2.0 E L'OTTUSITA' DELLE VECCHIE LOGICHE CORPORATIVE

Il libero accesso alle informazioni significa partecipazione, democrazia, uguaglianza e quindi crescita culturale, sociale e scientifica di tutta la nostra umanità
Carl William Brown

Il web 2.0 non è ancora per tutti, infatti i concetti che sono alla base di questa nuova grande rivoluzione sono ancora troppo complessi o comunque limitati a sistemi o a capacità di banda larga che ancora non hanno tutti. Tuttavia la "consumerizzazione" è l'unica e principale tendenza che andrà a modificare l'It nei prossimi dieci anni. L'effetto di questa tendenza è che oggi si parla di consumer to business e di citizen to government e non più viceversa. Il 35 % di utenti occidentasli fa uso di home banking, le vendite al dettaglio online sono arivate all'8% del totale e presto raddoppieranno. La "consumerisation" porterà quindi a nuove forme di relazione digitale attraverso nuovi linguaggi ed esperienza avanzate; nuovi modi di operare che per i cosidetti "Knowledge worker" si trasformano in maggiore produttività quotidiana grazie a servizi e strumenti innovativi di search, di messaggistica istantanea, di Voice over Ip (Skype), di podcasting, di networking peer-to-peer, di video (youtube) e di nuovi contenuuti (wiki). Il ruolo dell'It secondo Peter Sondergaard, capo della ricerca di Gartner, appartiene al passato e le aziende devono imparare a rivedere il modello, lasciando più libertà d'azione e maggiori responsabilità agli utenti. Sempre secondo Sondergaard occorre infatti concentrarsi sul valore di cui l'It necessita per supportare meglio il business e la creatività e le capacità d'uso degli utenti digitali sono, in tal senso, risorse non più trascurabili. Contro questa filosofia, si schierano invece i detentori dei vecchi diritti d'autore. Per esempio in America le radio che trasmettono musica online in streaming sul web non scaricabile d'ora in poi dovranno pagare un ammontare fisso per ogni canzone ascoltata da ogni utente, una cifra di 0,00011 di dollaro, una somma non grande ma che può comunqnue inibire la crescita delle radio online, e soprattutto di quelle di nicchia. Questa è la vecchia politica del Copyright Royalty Board che ha tra le altre cose previsto un raddoppio delle royalties entro cinque anni. Queste radio che consentivano l'ascolto in streaming senza permettere il download, si ponevano in un certo senso come alternativa alla pirateria, ed ora molte di queste saranno costrette a chiudere, anche se secondo molti osservatori questa decisione si risolverà in un boomerang per le case discografiche perché in questo modo i potenziali compratori di musica legale avranno meno occasioni per conoscere nuovi brani. Quindi in questo nuovo mondo di internet e del web 2.0 il labirinto dei diritti d'autore è intricato non solo per gli utenti, ma anche per i detentori. Ogni decisione infatti può avere delle ripercussioni imprevedibili, come finire di danneggiare e penalizzare un diritto quando si agisce invece con l'intenzione di proteggerlo.
Secondo Luca de Biase Internet, con l'interdipendenza delle sue componenti e l'innovatività delle sue tecnologie è infatti un sistema che si comprende meglio sfruttando la teoria del caos che non pensando in termini lineari. Quello che stupisce secondo il nostro autore a questo punto non è però la quantità di novità che internet non cessa di generare, ma il fatto che grandi aziende dotate di manager capaci e di uffici legali competenti non abbiano ancora compreso appieno le conseguenze di questa nuova complessa realtà.

Carl William Brown 
Indice Forum 

Per maggiori informazioni

http://blog.debiase.com 
http://www.loc.gov/crb
http://www.soundexchange.com
http://www.webcasters.org


LIBRI E DIRITTI D'AUTORE, L'URAGANO GOOGLE.

L'uragano Google si abbatte sui media. La Viacom osserva preoccupata la capacità di penetrazione presso il pubblico giovanile di YouTube (che a Google appartiene) e la denuncia per violazione di copyright. Ma sono invidiosi anche Rupert Murdoch, Yahoo e Microsoft. Oggi Google ha una capitalizzazione di mercato di 145 miliardi di dollari, più di TimeWarner, Amazon e Yahoo combinate. Le novità più significative vanno nella direzione delle televisioni. Si sta sperimentando per esempio un sistema automatizzato per cpmprare e collocare gli spot televisivi. Con la consueta abilità nel maneggiare gli algoritmi, Google incrocia i dati sull'identità, le preferenze, le attenzioni di chi ha cliccato certi argomenti, e di conseguenza manda gli spot adatti al potenziale cliente. Google quindi sta contribuendo a cambiare il paradigma di base della comunicazione pubblicitaria, e cioè la diffusione a pioggia indefinita di messaggi verso la generalità. Per quanto riguarda invece i libri e Google Book Search in particolare c'è da precisare che non tutti gli editori italiani lo temono. Il motore di ricerca americano propone oggi agli editori di digitalizzare le loro pubblicazioni e sottoscrivere un accordo che le renda accessibili sulla rete. All'editore spetta poi decidere in che misura: si va dal 20% al 50% dell'opera. L'utente così può sfogliare il libro e decidere poi se procedere o meno all'acquisto. Per i testi di narrativa è l'ideale e Alberto Castelvecchi, dell'omonima casa editrice romana, ha scelto di affidare a Google tutto il suo catalogo affermando: "Per noi è tutta pubblicità". In più con questa tecnica e la stampa on-demand sarà possibile anche rendere disponibili i libri più vecchi e oggi praticamente introvabili. Inutile dire che alla fine questo modello di vendita sarà quello più accattivante e più gradito, sia per i lettori, e naturalemente sia per gli editori.

Carl William Brown  Indice Forum 


ARTE E GIOVANI. LA SCUOLA FA TROPPO POCO

Incuriositi, in parte appassionati. Ma in generale un po' ignoranti. Figli della nazione con il più alto numero di beni culturali al mondo, i giovani italiani hanno con l'arte un rapporto controverso. E il problema - emerge da una ricerca presentata a Roma dal Fai (Fondo per l'ambiente italiano) - è prima di tutto a scuola, con programmi limitati e poche ore di storia dell'arte. L'indagine esamina la fascia tra i 15 e i 24 anni: il 38% (un terzo dei ragazzi) si dichiara disinteressato all'arte. Emerge un 41% di "appassionati" e un 21% di "abbastanza interessati". Da aggiungere inoltre che la storia dell'arte è materia di insegnamento soltanto in alcuni istituti, tipo i licei e le scuole professionali d'arte o di grafica, per gli allievi di tutti gli altri istituti e per i loro insegnanti trattare tematiche di questo genere è a dir poco proibitivo, infatti i libri di italiano per esempio sono privi di testi e di immagini che riguardano appunto la storia dell'arte italiana ed internazionale e su internet la legislazione vigente in Italia sul diritto d'autore e la prassi della Siae che pretende soldi anche da quei docenti che vogliono fare cultura a livello gratuito non consente a nessuno di creare ipertesti sui più grandi artisti che hanno fatto grande la storia dell'arte negli ultimi decenni. Alcuni musei hanno persino diffidato la libera enciclopedia Wikipedia dal pubblicare immagini inerenti delle opere d'arte contenute nelle loro sale. Risultato, la storia dell'arte viene ignorata dalla stragrande maggioranza dei nostri studenti e persino dei loro professori e questo contribuisce inevitabilmente ad impoverire la nostra sensibilità e le nostre potenzialità umane, sociali, sentimentali ed artistiche. Da aggiungere inoltre che proteggere eccessivamente le informazioni e le immagini riguardanti la storia dell'arte, ma non solo, può infatti bloccare o inibire la conoscenza e quindi la libera concorrenza e di fatto creare una società sempre più ingiusta e squilibrata. Last, but not least, l'indifferenza di molti docenti sottopagati, demotivati, e scarsamente interessati sia alle potenzialità delle nuove tecnologie e della ricerca scientifica, sia alle vicende dell'arte, della letteratura e della politica,  ma soprattutto scarsamente abituati a lavorare in gruppo e a fare tesoro della volontà, dell'abilità, e dell'impegno intellettuale e sociale dei loro colleghi più all'avanguardia e meno succubi di un debilitante, mortificante, e deleterio banale conformismo.

Carl William Brown   Indice Forum 



LA CONTROVERSA QUESTIONE DEI BOLLINI SIAE

La controversa questione dei "bollini" presto dovrà affrontare il giudizio di legittimità in Lussemburgo.

L'antefatto: nel dicembre del 2004, su istanza dell'avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, difensore di un cittadino tedesco imputato in un processo penale per aver commercializzato in Italia CD ROM privi di contrassegni SIAE, il Tribunale di Cesena aveva emesso una ordinanza con cui veniva formulata (ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE) una questione pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992, (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale), nonché dell'art. 3 del Trattato CE con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre "dazi doganali" e "restrizioni qualificative all'entrata e all'uscita delle merci" e "tutte le altre misure di effetto equivalente" (infatti, l'Italia è l'unico paese membro dell'Unione che prevede l'apposizione di contrassegni sui supporti).

Il 25 aprile si deciderà se la Siae, nell'imporre un contrassegno su tutti i supporti ottici, abbia violato le norme comunitarie in tema di libera circolazione delle merci. La questione è tanto nota quanto controversa, anche perché l'Italia è l'unico paese in Europa a pretendere l'applicazione di contrassegni sui supporti di registrazione.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 248/2000 all'art. 171/ter comma I/c Legge 22/04/1941 n. 633 che detta norme a protezione della proprietà intellettuale, la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette o altro supporto non contrassegnati dalla Siae costituisce fatto penalmente rilevante.
Restringendo la questione ai minimi termini, le convenzioni in merito sono stato oggetto della Direttiva del Consiglio 92/100/CEE, regolarmente recepita dal nostro ordinamento giuridico unitamente all'altra Direttiva 83/189/CEE, e prevedono -visto anche l'art. 3 del Trattato CE- che gli stati membri non possano imporre "dazi doganali" né "restrizioni qualitative all'entrata o uscita delle merci" né ogni altra misura di effetto equivalente, se non sia stata osservata la particolare procedura prevista proprio dalla Direttiva 83 citata.
Il caso concreto riguarda, come abbiamo sopra detto, un cittadino tedesco imputato in Italia in un processo penale per aver commercializzato Cd Rom privi di contrassegni Siae; ma è ovvio che il giudicato costituirà un precedente che tutti si augurano positivo nel senso che stabilisca una volta per tutte l'inesistenza giuridica dell'obbligo del contrassegno.
Per la verità, forse altri dubbi ancora avrebbero potuto essere esposti dal Tribunale di Cesena che ha sollevato la questione interpretativa emettendo un'ordinanza di sospensione del procedimento con rinvio al giudice sovra nazionale per la questione interpretativa; e cioè se il famoso contrassegno debba essere apposto su tutti i supporti, indipendentemente dal fatto che gli autori delle opere contenute siano o meno associati alla Siae e quindi destinatari o meno di parte dei diritti riscossi mediante la vendita del "bollino".
Inoltre la norma andrebbe in conflitto anche con la famosa tassa sui supporti vergini, in quanto così come interpretata dalla Società degli Autori ed Editori costituisce a tutti gli effetti una duplicazione d'imposta, cioè una doppia tassazione del medesimo evento imponibile, anche se formalmente separato nel tempo: una tassa riscossa al momento dell'acquisto del supporto vergine ed una seconda al momento della sua distribuzione.
Se verranno accolte le tesi formulate dalla difesa dell'imputato, potrebbe giungersi alla conclusione che non è opponibile ad alcuno l'inosservanza dell'obbligo di apporre il "bollino" SIAE.

Nell'esito della prima udienza presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee del Lussemburgo sembrano avere prevalso le tesi favorevoli all'abolizione del contrassegno, se dunque ciò si traducesse in un pronunciamento in questo senso alla fine del procedimento, le norme italiane sul bollino SIAE potrebbero saltare.
Durante l'udienza del 25 aprile, la Commissione ha aderito alle tesi dell'avvocato Sirotti Gaudenzi, affermando che le norme nazionali in tema di tassazione attraverso bollini di CD, musicassette, videocassette ed altri supporti siano state adottate in violazione del diritto comunitario, senza che si procedesse ad alcuna comunicazione alla Commissione stessa.
Durante l'udienza celebratasi nel Lussemburgo, davanti al collegio presieduto dal Giudice finlandese Allan Rosas, l'avvocato Sirotti Gaudenzi ha svolto la sua arringa, formulando una serie di argomentazioni alle quali si sono associati i rappresentanti della Commissione.
Strenua è stata l'opposizione dello Stato italiano e, in particolare, della SIAE, che rischia di perdere gli introiti derivanti dall'apposizione del contrassegno. Data la complessità del caso, il giudizio è stato rinviato per permettere all'Avvocato Generale della Corte di formulare le proprie conclusioni.
Se la Corte di Giustizia accogliesse le tesi formulate dalla difesa dell'imputato e dalla Commissione delle Comunità europee, si potrebbe giungere alla scomparsa del bollino SIAE ed all'annullamento delle norme italiane in materia.

P.S. Si ringrazia il sig. Enrico Galavotti del sito www.homolaicus.it per le informazioni fornite sul caso e per maggiori dettagli giuridici nonché per il forum di discussione sull'argomento si invitano gli utenti a visitare il sito di Punto Informatico.

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LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUL COPYRIGHT RECEPISCE IL FAIR USE

Il Parlamento di Strasburgo nell’aprile 2007 ha approvato il testo di una nuova direttiva la Ipred2, nome con cui è convenzionalmente conosciuta la direttiva sulle misure penali in merito all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, che mira a modificare la direttiva 2004/48/EC sui diritti di proprietà intellettuale.

Il diritto d'autore è nato nell'Inghilterra del XVI secolo come strumento censorio per il quale solo la Corporazione dei Librai di Londra aveva il diritto di stampare le opere distribuite nel territorio del Regno (da qui il termine diritto di copia). Da allora si è poi trasformato in un diritto che dovrebbe tutelare gli autori, ma che di fatto tutela soprattutto il diritto di intermediazione degli editori stessi nei loro confronti. E' ovvio quindi che rispetto all'epoca in cui è nato e alla vastità globale del territorio in cui si opera oggi, ovvero Internet, e alla grande innovazione dei mezzi tecnologici ed informatici a disposizione, il diritto d'autore non può più essere considerato in modo atavico ed anacronistico, solo per tutelare i privilegi di alcune persone a discapito di tutti gli altri abitanti del pianeta. Accade così che ormai da anni lo scontro continua, una battaglia che vede impegnate da una parte le majors, che a tutti i costi cercano di ostacolare l'innovazione al fine di tutelare la propria esistenza, e dall'altra gli utenti di beni digitali, come musica, films, ipertesti, videogiochi, software, ecc. che cercano di contribuire a liberalizzare il mondo in cui si vive.

Per tale ragione l'UE ha da poco varato l'Intellectual Property Rights Enforcement Directive (Ipred2), direttiva che cerca di rendere più omogenea la legislazione dei singoli stati dell'unione in materia di Copyright. In Italia non cambia molto, visto la severità della Legge Urbani, ma vi sono tuttavia alcune novità significative come l'introduzione del concetto di Fair Use statunitense, ovvero un Uso Equo, che consente di non considerare reato la copia o la diffusione di opere protette "a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento". Per cui ora anche i professori potranno stare più tranquilli quando prepareranno gli appunti per le loro lezioni magari facendo anche delle fotocopie di materiale didattico protetto. Verrà inoltre risparmiato il penale a chi per finalità private, non profit e senza fini di lucro commetta delle possibili violazioni. Quindi la quasi totalità dei giovani che si scambiano files su internet non corrono pericoli gravi, ma al limite solo il rischio di pene pecuniarie. Nella nuova direttiva c'è anche la possibilità per le major di cooperare nelle indagini, e l'attribuzione di responsabilità agli Internet Service Provider.

In pratica il Parlamento europeo ha votato, in seduta plenaria la relazione che accoglie la proposta della Commissione ma, nello stesso tempo ha proposto una serie di emendamenti. Con uno, in particolare, sulla base del fair use prima esistente solo nel diritto americano, si stabilisce dunque che la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato».

Fair Use. La disciplina del diritto d'autore, in Europa come negli Stati Uniti, è il risultato di un delicato bilanciamento di interessi contrapposti, per cui gli incentivi concessi agli autori hanno come contropartita la previsione di un limitato diritto di libera riproduzione delle opere a favore degli utenti privati. Ma come verrà garantito il godimento di questa prerogativa nel caso in cui le opere immesse in rete siano protette da misure tecnologiche? L'art. 6 della direttiva introduce, infatti, un'ipotesi di illecito separata e distinta rispetto alla violazione dei diritti esclusivi di autori e titolari di diritti connessi. Questo significa che un soggetto potrà essere perseguito per il solo fatto di aver usato un dispositivo atto a bypassare la protezione, indipendentemente dal tipo di utilizzazione che poi farà dell'opera "craccata" e, quindi, anche nel caso in cui, per ipotesi, la sua utilizzazione sia giustificata dal fair use.

Per evitare questo inconveniente, e per impedire la penalizzazione delle condotte riconducibili alla limitazione del fair use, il DMCA ha introdotto un accorgimento. A differenza del traffico di dispositivi per l'elusione, che è sempre vietato, l'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione è illecito, soltanto se ha ad oggetto sistemi disegnati per controllare l'accesso alle opere protette, mentre è lecito quando ha ad oggetto misure atte ad impedirne la riproduzione. Lasciando libero questo spiraglio, si è quindi cercato di ristabilire un equilibrio tra gli interessi in gioco, facendo in modo che la tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione non finisse per ridurre all'eccesso gli spazi d'azione degli utenti di Internet.

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ANALISI FONDAZIONE EINAUDI SULL'UTILIZZO DI CONTENUTI DIGITALI

Ricerca sul File Sharing e P2P in Internet. Il "gratis" ora fa meno paura.

Da una ricerca sui "Comportamenti di consumo di contenuti digitali in Italia, il caso del file-sharing" realizzata dalla Fondazione Einaudi per conto di una variegata serie di soggetti economici interessati a capire come va questo mercato, tra cui Confindustria, le associazioni delle case discografiche, quelle degli esercenti dei cinema, i produttori di Dvd, Telecom Italia e Fastweb, emerge che chi cerca contenuti culturali in rete non solo non li pretende gratis, ma è anche disposto a pagare, se percepisce che il pagamento è uno scambio equo se viene richiesto in cambio della qualità, di una facilità di accesso al bene stesso e ad un risparmio del proprio tempo. Sono stati esaminati 1.600 utenti italiani della Rete, un campione ripartito proporzionalmente per aree geografiche ed età. Da questa indagine è emerso che vi è una sostanziale identità tra gli utenti "free", ossia quelli che scaricano gratis e quelli "pay"; il "free" non è infatti una filosofia di consumo, ma un incrocio tra una necessità e un'opportunità. Quanto poi più cresce il reddito, tanto più la gente è disposta a pagare. Un'opportunità poi nel senso che molti scaricano gratis i contenuti per testarli, per conoscerli e vedere di che cosa si tratta, prima di passare poi all'acquisto. Ma la sorpresa più gradita di questa inchiesta riguarda l'impatto del download di file digitali, sia gratis, sia a pagamento, sul resto dei consumi culturali degli utenti. I dati mostrano infatti che un buon 10% di questi utenti ha persino aumentato le proprie spese, un 60% ha riequilibrato il proprio budget, e solo un 30% confessa di spendere meno grazie al download gratuito. Questi files scaricati vanno poi a sostituire il consumo domestico di materiale digitale, mentre non incidono quasi per nulla, e se lo fanno, spesso l'aumentano, il consumo "outdoor", in pratica non fanno diminuire la frequenza degli appassionati agli eventi musicali sul territorio. Pertanto l'esito finale della ricerca è che la stragrande maggioranza degli utenti sia "Free", sia "Pay" vuole acquistare e questo dovrebbe fare in modo che ormai le grandi majors si stiano convincendo che hanno tutto l'interesse ad una larga diffusione di contenuti digitali, anche gratuiti, perché questo alla fine non potrà che arricchire di più tutti, grandi aziende incluse.

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ICOMMUNE UN  NUOVO SOFTWARE PER LA CONDIVISIONE

Il programmatore Jim Speth sta per lanciare un nuovo software di condivisione di file musicali che molto verosimilmente gli procurerà una serie non indifferente di problemi legali. Egli è convinto che il suo programma sarà l'equivalente digitale di una biblioteca privata, e questo forse potrebbe proteggerlo, secondo gli esperti, dalle ire funeste e legali dell'industria dell'intrattenimento.
Speth, ex programmatore della Apple, sta lavorando a un'applicazione per la condivisione di file che girerà su piattaforma Mac Os X a cui ha dato il nome di iCommune, e che permetterà ai navigatori di scambiarsi musica attraverso Internet. Al contrario della maggior parte degli altri software dello stesso tipo, questo non è concepito come una scatola aperta che consenta l'accesso indiscriminato ai file Web da copiare. Gli utenti iCommune potranno decidere con chi vogliono condividere i propri mp3, utilizzando una specie di rubrica.
Speth, trentenne di San Francisco, descrive il suo programma come il corrispettivo digitale del prestare un Cd a un amico o dell'affittarlo: secondo lui, questo "utilizzo del tutto lecito" è un argomento di difesa che potrà essere sfruttato in eventuali procedimenti legali in materia di copyright. «Non è un altro Napster», spiega. «È più simile a una piccola comunità di individui che hanno voglia di condividere qualcosa. Copiare un mio Cd e regalartelo non è un reato. Dare una cosa a un amico è legale, per quanto ne so». Potrebbe avere ragione, oppure no. La questione non è ancora arrivata in tribunale, ed è lì che ci sarà la prova del nove, secondo Fred von Lohmann, avvocato della Electronic Frontier Foundation. Da una parte, a quanto ricorda lui, tutte le applicazioni di condivisione di file musicali a cui è stata fatta causa hanno adottato la stessa giustificazione a propria difesa. E finora questa strategia non ha avuto alcun successo.
I giudici hanno distinto fra intenti dichiarati dei programmatori e comportamento effettivo degli utenti finali: nel caso di Napster, per esempio, hanno concluso che il software avrebbe potuto essere utilizzato in maniera legittima, ma in realtà veniva ampiamente sfruttato come canale di distribuzione illegale di file audio protetti da copyright. D'altra parte però - osserva Lohmann - questo tipo di argomentazione è quella a cui si continua a fare più frequentemente ricorso. Gli avvocati del servizio on line Kazaa, attualmente sotto processo in un tribunale di Los Angeles per violazione della legge sul copyright, sostengono che ritenere il sito responsabile di un simile reato sarebbe come accusare i produttori di computer per le malefatte degli hacker.
Allo stesso modo, secondo von Lohmann, nel caso venisse convocato in tribunale, Speth dovrebbe dimostrare di non sapere nulla di quello che fanno gli utenti finali, o comunque di non poterci fare niente: d'altro canto non esistono accordi di licenza, server centralizzati, sistemi di registrazione delle transazioni, né funzioni di aggiornamento automatico. Von Lohmann è convinto che Speth dichiarerà di essere come un produttore di fotocopiatrici o videoregistratori, che non ha alcuna possibilità di impedire alla gente di riprodurre illegalmente libri e film. «Più riuscirà ad apparire come la Xerox nelle transazioni, più diventerà forte», spiega l'avvocato.

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SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA  DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del senatore Mauro Bulgarelli

Norme in materia di diritto d’autore nell’utilizzo di tecnologie internet

Onorevoli colleghi,
la presente proposta vuole sanare un vero e proprio vulnus dell’equilibrio relativo al principio tra reato, o presunto tale, e pena.

Nello specifico, in relazione al complesso tema del diritto d’autore, nel nostro Paese chiunque utilizzi la rete internet per condividere, senza scopo di lucro ma per semplice uso personale, opere coperte dal diritto d’autore e dai diritti connessi senza averne titolo incorre in un reato penale avente come pena fino a quattro anni di carcere e fino 15.000 euro di sanzione economica.

E’ evidente la sproporzione tra l’atto materiale, condividere e scaricare una canzonetta o un film o un libro, e la sanzione. La norma deve valutare con attenzione il principio di realtà.

Si calcola che nel corso del 2005 siano stati più di otto milioni gli utenti che hanno condiviso opere senza averne titolo.

La presente norma invece tende a porre in essere un intervento immediato e urgente che restituisca alla norma il suo senso originario volto a sanzionare tali comportamenti per via amministrativa, nella speranza di una più organica iniziativa a livello nazionale e internazionale che ha portato a tale insostenibile situazione: la durata eccessiva del diritto d’autore, che ora supera i 70 anni, la facilità di accesso al sapere, la volontà di molti utenti di condividere esperienze e conoscenze, lo iato profondo tra logiche commerciali e diritto al sapere richiedono infatti interventi più radicali e approfonditi, che hanno come precondizione il superamento di questa inaccettabile situazione.

La presente proposta, inoltre, visto il carattere immateriale delle opere dell’ingegno, garantisce, in linea con l’ordinamento comunitario, il diritto alla copia privata e introduce la possibilità di utilizzare immagini a bassa risoluzione a titolo gratuito per scopi didattici, qualora non si configuri la fattispecie dello scopo di lucro.

L'introduzione di tale principio appare necessaria in considerazione della decisione della Siae di punire, con la richiesta di ingenti somme pecuniarie, quegli insegnati che, nell'ambito della loro professione, utilizzano sul web immagini digitali riproducenti opere coperte da diritto d'autore; un comportamento che induce forte preoccupazione in quanto penalizza l'operato di tutti quegli insegnanti autori di siti internet e divulgatori di preziosi materiali didattici e culturali.

Il comportamento della Siae, in sostanza, appare limitare fortemente la funzione formativa della Scuola e la libertà didattica degli insegnanti; questo problema è stato affrontato nella legislazione statunitense ricorrendo al principio del "fair use", che permette di pubblicare materiali sotto copyright senza autorizzazione, purché vi siano fini e intenti educativi.

Il principio del fair use, infatti, rende i lavori protetti dal diritto d'autore disponibili al pubblico come materiale grezzo senza la necessità di autorizzazione, a condizione che tale libero utilizzo soddisfi le finalità della legge sul diritto d'autore, che la Costituzione degli Stati Uniti d'America definisce come promozione "del progresso della scienza e delle arti utili"; la dottrina tenta in questo modo di equilibrare gli interessi dei titolari di diritti individuali con i benefici sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione dei lavori derivanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
(sanzioni per lesione del diritto d’autore)
1. il comma a-bis) all’articolo 171 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 è abrogato.

2. il comma 1 dell’articolo 171-bis della legge n. 633 del 22 aprile 1941 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità.”.

Art. 2
(diritto alla copia privata)
3. Chiunque possieda legittimamente un’opera ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copia per proprio uso strettamente personale.

4. il comma 4 dell'art. 71-sexies della Legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituito dal seguente
“4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche digitale, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”

5. E’ aggiunto all’articolo 71-sexies della Legge 22 aprile 1941 n. 633 il seguente comma 4-bis
“4.bis Non può essere impedito per contratto, alla persona fisica di cui al comma 4 di effettuare la copia di cui allo stesso comma. “

Art. 4
(uso didattico di immagini)
1. E’ aggiunto all’articolo 91 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, al termine, il seguente periodo
“E’ consentita la pubblicazione attraverso rete internet a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità dell’opera.”

Art. 5
(copertura)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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REATI INFORMATICI  CONFLITTI SUL COPYRIGHT E NUOVE ALTERNATIVE

La guerra tra il popolo di Internet che ama le risorse digitali free e lo scambio peer-to-peer e le majors della musica scoppia nel 1999, quando compare Napster, primo network di successo per lo scambio di file audio sul web. Le corporations insorgono, e Napster viene processato da un tribunale Usa ed è costretto a chiudere nel 2001.
Da allora le battaglie sono continuate e vari altri software come Kazaa, Gnutella, E-Mule, Bit-torrent hanno permesso ai giovani di tutto il mondo di continuare a trovare materiale online senza dover sborsare denaro.
Ultimo episodio che rientra in questo conflitto è il codice alfanumerico che sta circolando in rete e grazie al quale è possibile infrangere il sistema anti-copia usato nei Dvd di ultima generazione, i Bluray e gli Hd Dvd, due standard che teoricamente grazie al Drm (Digital Rights Management) avrebbero dovuto essere a prova di hacker.
Tuttavia un abile internauta noto con il nome di Muslix64 nel dicembre dello scorso anno ha pubblicato sul sito www.doom9.org un programma che permette di copiare questi Dvd. Nel Febbraio del 2007 un'altro utente, Arnezami, ha persino reso noto direttamente il famoso codice alfanumerico, chiamato in gergo con le prime quattro cifre "09F9", attorno al quale in questi giorni si sta scatenando il caos. A farne le spese il sito www.digg.com, fondato dal trentenne Kevin Rose. Questo sito è uno di quegli spazi dove sono gli utenti stessi a creare i contenuti. Il problema è sorto quando le pagine contenenti il codice sono state cancellate provocando la protesta dei frequentatori del sito. Così Rose che da sempre ha fatto della libertà di espressione il suo cavallo di battaglia ha fatto marcia indietro ed ha fatto ripristinare le pagine eliminate.
In questo Far West digitale non mancano però alcuni personaggi che sono persino finiti in galera per aver violato le norme sul copyright. Pensiamo ad esempio a Sam Kuonen, 24 anni, il creatore della rete di filesharing Elite Torrents che è caduto nelle mani dell'Fbi nel 2005, o al signor Hew Raymond Griffiths, noto con il nick di "bandito" che gestiva 20 servers "warez" dedicati allo scambio di ogni genere di materiale digitale protetto e che è stato condannato ad una pena di ben 5 anni.
Questi episodi sono di fatto il simbolo di due diverse concezioni dell'uso della rete e di una diversa visione del mondo in materia di copyright, tuttavia non mancano gli esempi che cercano di avvicinare le due posizioni. E' il caso del progetto We7 lanciato in rete dal celebre Peter Gabriel, ex leader dei Genesis, che costituisce il primo download gratuito per scaricare musica da internet, dietro l'obbligo di ascoltare una decina di secondi di pubblicità all'inizio dell'operazione. Inutile dire che forse questa potrà costituire un'ottima via per mediare tra le tribù più estreme e diverse della grande rete.

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VIDEO, INTERVISTE E MATERIALI VARI SUL COPYRIGHT

Video Vari

Intervista al Giudice Gennaro Francione su Radio Rai 2 (Mp3)

Materiali Vari Scaricabili

Siti Web sull'Argomento

Autori Vari   Indice Forum 


Against Intellectual Monopoly   Michele Boldrin and David K. Levine

 

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