STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"DAIMON CLUB"
Art. 1 - Costituzione dell'Associazione e relativo
statuto
1) A Brescia, con sede in via San Zeno n. 142, è costituita l'Associazione Culturale
Daimon Club, parte integrante del Daimon Center, vale a dire l'associazione culturale
virtuale non registrata di natura eclettica e surrealista fondata da Carl William Brown su
internet nel 1997 e che ha come denominazione internazionale il seguente marchio
www.daimon.org di proprietà esclusiva del suddetto Carl William Brown sino all'anno 2009
e come denominazione nazionale il marchio www.daimonclub.it sempre di proprietà dello
scrittore C.W. Brown.
2) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata o sciolta
anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'Art. 21.
3) L'associazione può istituire con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del
presidente, sezioni staccate anche in altre città sia in Italia sia all'estero. Può
aderire ad organismi regionali, comunitari o internazionali, in armonia con i propri scopi
sociali.
4) L'associazione culturale Daimon Club è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai
sensi e per gli effetti delle leggi relative agli enti non commerciali di utilità sociale
che operano senza fine di lucro e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 2 - Scopi dell'associazione
Diffondere una concezione artistica dell'esistenza,
promovendo una visione olistica della cultura e della creatività umana. Agevolando la
divulgazione di ogni sorta di sapere a tutti i livelli, in tutti i luoghi ed in tutte le
categorie sociali, l'Associazione si propone di coinvolgere in un unico ma articolato
progetto persone di competenze, di ideologie e di possibilità diverse, portandole in
primo luogo a conoscenza della nostra filosofia di vita, alla quale si ispira tra le altre
cose anche la nostra "Daimonologia", la quale non è altro che la versione
letteraria della nostra metodologia.
L'Associazione che non persegue fini di lucro è democratica ed ha come scopo lo studio e
la soluzione dei problemi concernenti lo sviluppo ed il miglioramento dell'esistenza in
tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento alla tutela della libertà e della
comunicazione globale ed effettiva di tutta l'umanità in generale. Per questo vuole
impegnarsi per favorire la critica, la solidarietà, la beneficenza, e più in generale la
condivisione dell'attività intellettuale e spirituale di tutti i cittadini del mondo, al
fine di migliorare la loro geniale creatività e di contrastare al tempo stesso la loro
stupida e vanitosa avidità.
In particolare l'Associazione si propone di intraprendere
azioni ed iniziative per:
a) Rendere visibili sulla rete Internet e sul territorio i propri scopi,
azioni ed iniziative e quelle dei soggetti che via via aderiranno ai vari progetti senza
alcuna forma di censura, limitazione o controllo, purché non in antitesi o contrasto con
gli scopi dell'Associazione.
b) La divulgazione e l'approfondimento di nuove proposte culturali con
la relativa pubblicizzazione di idee originali di natura filosofica, letteraria,
sociologica, religiosa e scientifica elaborate espressamente dall'associazione e dai suoi
soci fondatori.
c) L'organizzazione di eventi culturali, di corsi, di dibattiti, di
happenings e di pubblicazioni allo scopo di diffondere l'amore per lo studio e la ricerca
e con l'intento di alimentare una sana lotta contro la stupidità della nostra specie.
d) Ricercare collaborazioni, contatti, e sviluppare una rete di
pubbliche relazioni per favorire la diffusione di un'estesa cultura informatica,
filosofica, spirituale e scientifica.
e) Collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni,
organizzazioni od enti che perseguono fini analoghi e comunque connessi allo scopo di
migliorare la capacità comunicativa di tutti.
f) Migliorare le relazioni umane favorendo gli incontri, i rapporti
intellettuali, sociali, politici, economici, sentimentali, religiosi, mediante
collaborazioni di ogni tipo rivolte a favorire la diffusione delle idee e delle opere dei
soci dell'associazione e più diffusamente di tutta l'umanità.
g) Perseguire finalità di solidarietà sociale, operando nell'ambito
del volontariato attivo, direttamente o indirettamente e rivolgendosi alla totalità della
popolazione, in primo luogo per quanto riguarda l'area di intervento del disagio
esistenziale.
h) Diffondere e promuovere le opere letterarie e artistiche di tutti i
soci aderenti all'associazione e a maggior ragione gli scritti ed i testi di Carl William
Brown, socio fondatore del Daimon Club.
i) Diffondere la propria concezione di "terapia vitalistica",
contenuta nelle linee guida della propria filosofia daimonologica, al fine di migliorare
attraverso i contatti di ogni tipo la condizione esistenziale, vale a dire psichica,
fisica, sociale, economica e spirituale, di tutte le persone che approveranno i principi
delle nostre metodologie e più diffusamente di tutti gli esseri umani che leggeranno le
nostre opere.
In ultima analisi la nostra finalità principale è quella di divulgare pensieri, parole
ed opere per lasciare in eredità un'unica idea che potrà essere tramandata e che
renderà orgogliosi tutti quelli che come noi e prima di noi l'hanno coltivata. Un'idea di
fratellanza, di equità, di giustizia, di solidarietà e di ricerca intellettuale, l'unica
che possa dare un minimo di senso alla nostra bizzarra, misteriosa ed assurda realtà e
che possa al tempo stesso contribuire a migliorare la serenità della nostra non sempre
facile esistenza.
Art. 3 - Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà
e dovrà:
a) Promuovere e organizzare dibattiti, conferenze, corsi, lezioni,
seminari, spettacoli, viaggi, pellegrinaggi, eventi di beneficenza, concerti, proiezioni,
mostre, feste (anche con servizio di catering), ai fini dell'autofinanziamento e della
promozione culturale e sociale.
b) Elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri,
materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, discografico,
informatico, fotografico, etc.).
c) Acquisire strumentazioni informatiche e servizi telematici; svolgere
qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta, con lo
scopo sociale.
d) Divulgare e promuovere su Internet e sul territorio l'attività
artistica, sociale, umanitaria ed imprenditoriale di tutti gli uomini di buona volontà e
di tutti coloro che collaboreranno con la nostra associazione.
e) Garantire a tutti i soci un'ampia visibilità nei suoi spazi in rete
e nelle sue pubblicazioni, o manifestazioni sul territorio, fornendo agli stessi ogni tipo
di consulenza e di aiuto al fine di poter perseguire al meglio i propri obiettivi.
f) Svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera
diretta o indiretta, con lo scopo sociale, soprattutto nell'ambito del volontariato e
della promozione culturale e sociale in genere.
g) Promuovere i propri scopi e la propria immagine attraverso le
relazioni sociali e la distribuzione di prodotti culturali, idee e gadgets di ogni tipo.
h) Salvaguardare i diritti di autore dei propri iscritti. In ogni caso i
diritti legali per le opere di natura artistica, letteraria e informatica create dai soci
fondatori e dagli aderenti all'associazione, anche su commissione e per conto della
stessa, sono di esclusiva proprietà degli autori stessi.
i) Ottimizzare il rapporto tra obiettivi, capacità, risorse e strategie
in quanto il nostro successo sarà ovviamente direttamente proporzionale alla volontà
artistica e alla ricezione intellettuale di tutti gli individui che parteciperanno alle
nostre iniziative.
Art. 4 - Adesione all'associazione
1) Può aderire alla Associazione chiunque (singolo, gruppo o associazione) senza
distinzione di razza, sesso o religione, ad esclusione di coloro che si trovino in una
qualsiasi posizione di antitesi o contrasto con gli scopi sociali. Si ritiene ammesso
all'Associazione chiunque, fattane richiesta e ottenuta l'accettazione ai sensi del punto
d) dell'Art. 8 verserà una quota di iscrizione di:
a) Quota di ingresso e iscrizione annuale di base di 25 ; (socio ordinario).
b) Quota di iscrizione annuale collaborativa di 50 ; (socio collaboratore).
c) Quota di iscrizione annuale e supporto all'associazione di un importo superiore ai 100
; (socio sostenitore).
d) Quota di iscrizione annuale di finanziamento dell'associazione; (socio benemerito).
2) Le predette quote associative di ammissione possono essere periodicamente adeguate su
proposta del presidente del Consiglio Direttivo o dei membri del consiglio stesso.
3) È ovvio che per chi intende partecipare attivamente e fruire a pieno regime delle
potenzialità dell'associazione la quota di riferimento è da intendersi quella al punto
b) dell'art. 4. Per quanto riguarda invece i soci iscritti prima della registrazione di
questa associazione si ricorda che non esistevano all'epoca quote di iscrizione. Da
ricordare infine che sarà anche possibile l'inserimento gratuito nell'associazione di
artisti che accetteranno un accordo di reciprocità di intenti e di promozione attraverso
varie forme, previo consenso di almeno due dei soci fondatori dell'associazione.
4) Per tutti i casi citati nel comma precedente è ovvio che i soci inseriti nel sito
internet dell'associazione a titolo gratuito, senza cioè aver fatto un regolare
versamento in denaro all'associazione, non avranno la possibilità di partecipare
all'assemblea dei soci, né tanto meno avranno il diritto di voto o il diritto di decidere
le linee editoriali del sito, né potranno influire sulla scelta organizzativa e
amministrativa dell'associazione.
5) Le quote di iscrizione potranno essere versate attraverso bonifico bancario, assegno
circolare, bollettino di conto corrente postale, vaglia telegrafico sui conti che verranno
in seguito indicati o in contanti presso la sede dell'associazione.
6) I soci, una volta iscritti, avranno diritto alla promozione della loro attività
artistica o sociale nel sito del Daimon Club e più diffusamente su internet; inoltre
potranno partecipare attivamente allo sviluppo, agli eventi e alle manifestazioni
dellassociazione; riceveranno poi la tessera di iscrizione, dei bigliettini da
visita, il cd rom del Daimon Club ed il libro contenente la storia e le linee guida
dellassociazione; inoltre avranno diritto ad uno sconto di almeno il 30% su tutte le
pubblicazioni dellassociazione, sui corsi svolti, sulle consulenze, e
sullerogazione di tutti gli altri servizi o gadgets realizzati in futuro da e/o per
conto dellassociazione.
7) Gli aderenti all'associazione che svolgono mansioni attive e reali all'interno della
stessa sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
8) Il numero dei soci teoricamente può essere illimitato.
Art. 5 - Recesso, decadenza od esclusione
La qualità di socio si perde per recesso, scadenza
dell'iscrizione annuale, decadenza od esclusione; tali ipotesi sono così regolate:
a. Il socio può recedere quando abbia perduto i requisiti
dell'ammissione o quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali. La ricorrenza dei motivi per il recesso deve essere constatata dal
Consiglio Direttivo con delibera adottata a maggioranza semplice.
b. Il recesso, che deve essere comunicato dal socio per posta ordinaria
o elettronica, ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo
riceve la notifica della volontà di recesso.
c. La scadenza dell'iscrizione annuale mette di fatto il socio fuori
dalla nostra associazione, sarà poi discrezione del Consiglio Direttivo dare ospitalità
virtuale al medesimo su internet o nelle iniziative dell'associazione.
d. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei
soci interdetti o inabilitati o di quelli che vengono a trovarsi in situazione di
incompatibilità con gli scopi dell'associazione e dei suoi regolamenti, ivi compresi i
soci nominati nel Consiglio Direttivo.
e. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei
soci:
1. Che non ottemperino alle
disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni
regolarmente adottate dagli organi sociali (ivi compreso il mancato versamento della quota
sociale annuale).
2. Che svolgano o tentino di svolgere attività contraria agli scopi
sociali.
3. Che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali,
all'associazione o fomentino in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. Tanto
per la decadenza quanto per l'esclusione le deliberazioni devono essere adottate con il
voto favorevole di almeno i due terzi dei soci fondatori per i primi cinque anni di vita
dell'associazione, ed in seguito con il voto favorevole di almeno il 75% del Consiglio
Direttivo. I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi inoltrando una nuova
domanda di iscrizione e versando una nuova quota di iscrizione, solo se il Consiglio
Direttivo esprimerà parere favorevole.
I soci esclusi potranno ricorrere al collegio dei
probiviri contro il provvedimento.
Art. 6 - Patrimonio dell'Associazione
Questo è costituito:
a) Dalle quote di ammissione dei propri soci e da forme di
autofinanziamento.
b) Dalle quote associative annue.
c) Da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere
acquistati in seguito ad economie di amministrazione.
d) Da oblazioni volontarie, donazioni, erogazioni, finanziamenti,
lasciti o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati.
e) Da corrispettivi per cessione di beni e prestazioni dei servizi resi
ai soci in conformità ai propri fini associativi.
f) Dai proventi eventualmente derivati dalla gestione economica del
bilancio e del patrimonio. Le quote, i contributi e le donazioni di ogni tipo non sono
rimborsabili in nessun caso.
g) Da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o private per
lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
h) Da piccole attività produttive e commerciali di natura marginale ed
inerenti agli scopi dell'associazione.
i) Da rendite provenienti da attività reali.
Art. 7 - Spese dell'associazione
1) Le spese dell'associazione si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime
attengono al funzionamento della normale attività associativa; le seconde possono
implicare movimenti finanziari da effettuare una volta tanto per importi superiori a
complessivi 10.000 euro oltre l'IVA.
2) Non rientrano tra le spese straordinarie:
a) quelle relative al personale sia interno che esterno.
b) quelle relative all'esecuzione dei programmi di attività culturale, scientifica o
didattica.
c) quelle relative all'acquisto dei mezzi per il funzionamento dell'associazione.
3) Per le piccole spese che singolarmente non eccedono la somma di lire un milione al mese
il Presidente è esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di
documentazione. Tali spese vanno comunque annotate nel registro di cassa e giustificate
nei dettagli. Esse non devono comunque eccedere i dodici milioni all'anno per ogni anno.
4) Ai successivi adeguamenti dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi, provvede il
consiglio direttivo.
5) Al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo possono essere assegnati i rimborsi
delle spese sostenute più un gettone di presenza non superiore a 50 euro per ogni
riunione operativa a titolo di rimborso delle spese di trasporto non documentate, di
quelle telefoniche e postali.
6) L'associazione per perseguire i suoi scopi potrà avvalersi della collaborazione dei
soci, ed in questo caso l'unico compenso che potrà erogare sarà costituito dai rimborsi
spese, mentre per l'utilizzo di operatori e professionisti non soci provvederà a
concordare dei compensi e dei rimborsi spese a seconda del tipo di prestazione svolta.
7) L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.
Art. 8 - Organismi dell'associazione
Sono organismi dell'Associazione:
a) Il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente da soci
fondatori e da un numero di membri da due a cinque. Il Consiglio Direttivo dura in carica
cinque anni ed è nominato dall'assemblea dei soci fondatori con la maggioranza dei due
terzi dei presenti. Il presidente e il vicepresidente vengono nominati dal Consiglio
medesimo, e per la prima volta nell'atto costitutivo.
b) Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rinnovato di diritto
qualora non venga presentata una candidatura alternativa almeno quattro mesi prima della
chiusura del bilancio dell'associazione. Detta richiesta dovrà contenere l'indicazione
della candidatura con l'accettazione dell'interessato, in caso di elezione favorevole.
c) L'Assemblea dei soci fondatori è composta dalle persone che hanno
costituito l'associazione e che sono menzionate nell'atto costitutivo. Possono tuttavia
divenire soci fondatori quei soci ordinari, collaboratori, sostenitori o benemeriti, che,
fattane richiesta e versata la quota sociale, siano cooptati a maggioranza assoluta
dell'assemblea dei soci fondatori.
d) L'Assemblea dei soci ordinari è composta dai soggetti che, fattane
richiesta, siano stati accettati dall'assemblea dei soci fondatori ai sensi dell'Art. 4. I
soci ordinari partecipano alle attività dell'associazione, usufruiscono a pieno titolo
dei servizi della stessa, ma possono ricoprire cariche sociali solo dopo aver militato
attivamente nell'associazione per almeno quattro anni e solo dopo aver assimilato
integralmente i principi della sua filosofia ispiratrice.
e) Il Collegio dei Probiviri che è istituito e svolge le sue mansioni
secondo le norme indicate nell'art. 24 del presente statuto.
Art. 9 - Assemblee
Le assemblee dei soci potranno essere ordinarie o
straordinarie (ai sensi dei successivi articoli 10 e 11), aperte a tutti o riservate ai
soci fondatori nel caso che questi ultimi lo ritengano necessario. La data, l'ora e
l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere pubblicizzati almeno 15 giorni prima.
Nel caso dei soci fondatori la convocazione deve essere personale e scritta, in caso di
estrema urgenza può essere convocata telefonicamente due giorni prima. Ogni socio sia
fondatore sia ordinario ha un singolo voto nell'ambito dell'assemblea di appartenenza.
Ogni socio può delegare per iscritto un altro socio a partecipare all'assemblea ed a
esprimere il voto per suo conto. Nessun socio può ricevere più di una delega. Per
l'elezione delle cariche sociali non è ammessa la delega. Dato la natura della nostra
associazione si prevede anche la possibilità di svolgere queste assemblee in
teleconferenza o comunque atraverso l'utilizzo di una chat interattiva su internet, sempre
che queste metodologie rendano possibili il regolare svolgimento dell'assemblea stessa. In
questo ultimo caso il voto chiaramente sarà elettronico.
Art. 10 - Poteri dell'assemblea
L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Consiglio Direttivo, che
nomina un segretario anche non socio, con funzioni di verbalizzante e viene convocata
almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, nonché negli altri casi previsti dall'Art.
20 del C. C. La convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno e deve
essere comunicata telefonicamente, per posta ordinaria o elettronica almeno dieci giorni
prima della data prestabilita. Essa:
a. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno
sociale.
b. Procede all'approvazione di eventuali nuove cariche sociali.
c. Nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei Conti e
dei Probiviri.
d. Determina eventuali rimborsi spese per mansioni sostenute dai soci
incaricati.
e. Approva il bilancio preventivo e consuntivo.
f. Approva gli stanziamenti per le iniziative previste.
g. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
h. Delibera circa l'accettazione, la decadenza o l'esclusione dei soci
ordinari.
i. Delibera circa il riconoscimento della qualifica di socio fondatore.
Art. 11 - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria è convocata:
a. Tutte le volte che il Consiglio
direttivo lo reputi necessario.
b. Quando l'assemblea precedente abbia ritenuto necessario aggiornarsi.
c. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci.
L'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni
dalla data in cui viene richiesta.
Art. 12 - Validità dell'assemblea
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In
seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei voti dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora
dopo la prima.
Art. 13 - Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa
deliberazione dell'assemblea. È in ogni caso escluso il voto segreto.
Art. 14 - Delibere dell'assemblea
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è
presieduta dal presidente, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito
libro dei verbali e messe a disposizione di tutti i soci nel sito internet
dell'associazione. In caso di impedimento grave del presidente, l'assemblea può essere
presieduta dal vicepresidente o, in extremis, da un membro del consiglio direttivo. In
questo ultimo caso la scelta deve essere approvata dalla maggioranza dei soci fondatori.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta
all'anno su convocazione del Presidente, è presieduto dallo stesso, dura in carica cinque
anni e delibera a maggioranza semplice. Può altresì essere convocato su richiesta di
almeno un terzo dei consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta
dal vicepresidente. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno
dei membri che lo compongono.
Il Consiglio Direttivo deve:
A. Redigere i programmi di attività
sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci
fondatori e ordinari.
B. Deliberare la convocazione dell'assemblea.
C. Amministrare il patrimonio sociale, predisporre i bilanci preventivi
e i rendiconti consuntivi, nonché le variazioni del bilancio.
D. Autorizzare le spese straordinarie.
E. Determinare l'adeguamento delle quote sociali.
F. Compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da
sottoporre all'assemblea.
G. Formulare il regolamento interno.
H. Nominare il presidente ed il vicepresidente.
I. Deliberare su ogni altro affare demandato alle sue competenze dal
presente statuto.
J. Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo e l'ordine del giorno
sono resi pubblici sul sito internet dell'associazione. Analoga trasparenza viene data a
tutti gli atti e le delibere del Consiglio Direttivo e/o del Presidente ed ai verbali del
Consiglio Direttivo per i quali è previsto un archivio informatico consultabile via
internet da parte di tutti i soci.
Art. 16 - Votazioni nel Consiglio Direttivo
Le votazioni interne del Consiglio Direttivo avvengono a
maggioranza semplice e le delibere approvate sono vincolanti purché adottate in presenza
di almeno la metà più uno dei suoi membri compreso il presidente. Non è consentita la
formula dell'astensione se non nel caso di conflitti di interesse.
Art. 17 - Dimissioni del Consiglio Direttivo
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo ovvero ove
lo stesso scendesse al di sotto di un membro effettivo più il presidente, si promuove
un'assemblea straordinaria dei soci fondatori secondo i termini dell'art. 11.
Art. 18 - Amministrazione
1) L'associazione è amministrata dal consiglio
direttivo. Il presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e processuale
dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2) Il Presidente ha il potere di firma e stipula tutti i negozi giuridici, commerciali e
finanziari e adotta tutte le iniziative che ritiene utili per gli scopi associativi. In
caso di sua assenza o impedimento, tale rappresentanza è attribuita al Vicepresidente.
3) Il presidente assume i provvedimenti necessari in materia di assunzioni, distribuzione
degli impieghi, licenziamenti, contratti e nomine del personale e dei consulenti.
4) Nel caso il consiglio direttivo lo ritenga necessario, e attraverso una votazione a
maggioranza assoluta, il presidente ha facoltà di assumere personale retribuito per
servizi di gestione dell'associazione.
5) Il Presidente stabilisce le linee programmatiche e le sottopone all'approvazione del
Consiglio Direttivo.
6) Il Presidente organizza le strutture operative dell'associazione, sia per mezzo dei
soci, sia per mezzo di collaboratori esterni, professionisti o consulenti dei quali
ritiene necessaria la collaborazione.
7) Al Presidente sono conferiti i più ampi poteri di rappresentanza, amministrazione e
gestione dell'associazione senza bisogno di autorizzazione, limitatamente alla
legislazione vigente per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.
8) In caso di dimissioni il Presidente dura in carico sino alla nomina del successore solo
per l'attività ordinaria; durante tale periodo non potrà compiere attività sul
patrimonio associativo senza approvazione scritta del consiglio direttivo.
Art. 19 - Il Bilancio
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31
marzo dell'anno successivo.
Art. 20 - Residui di Bilancio
Nel caso di residuo attivo del bilancio dell'esercizio
annuale, esso sarà devoluto come segue:
A. il 10% al fondo di riserva.
B. il rimanente a disposizione per le iniziative di cui all'art. 3.
Art. 21 - Scioglimento dell'associazione
La convocazione dell'assemblea per la delibera di
scioglimento dell'associazione dovrà essere decisa da una assemblea comune dei soci
fondatori e dei soci ordinari che delibererà a maggioranza assoluta dei presenti. Tale
assemblea preliminare sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
di almeno il 50% più uno dei soci, sia fondatori che ordinari, iscritti. In seconda
convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La
deliberazione dovrà essere adottata da almeno il 50% più uno dei presenti.
L'assemblea comune dei soci, sia fondatori che ordinari, che dovrà deliberare sullo
scioglimento dell'associazione dovrà essere convocata a mezzo avviso inviato per posta a
tutti gli aventi diritto, nonché con avviso affisso nei locali della sede, almeno otto
giorni prima della data fissata.
L'assemblea comune dei soci, sia fondatori che ordinari, delibererà con la maggioranza di
almeno i 3/5 dei presenti. L'assemblea comune sarà validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno il 75% dei soci iscritti. In seconda convocazione,
da convocare almeno 15 giorni dopo la prima, sarà validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti.
Art. 22 - Liquidazione del patrimonio sociale
In caso di scioglimento dell'associazione, dopo aver
provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residuali saranno
devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge in vigore al momento dello
scioglimento.
Art. 23 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica cinque
anni, è composto da tre soci eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto con
maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali e per la prima volta dal
Consiglio Direttivo nell'atto costitutivo.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere: in materia disciplinare su sua
iniziativa o del Consiglio direttivo:
1) su controversie sull'attuazione e lo svolgimento
dell'attività dell'associazione.
2) su controversie di soci con l'associazione.
3) su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento
di riunioni medesimi.
4) in materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la
vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:
a) la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi,
per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione.
b) la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota
sociale annua, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci.
c) la proposta di esclusione dell'Associazione per conflitti con gli scopi
dell'associazione.
d) la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o
per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.
Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti
dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.
Art. 24 - Rinvio
Per quanto altro non sia espressamente previsto dal
presente statuto si richiamano le vigenti norme di legge in materia.
Brescia, Marzo
2002
In fede Carl William Brown
Il Consiglio Direttivo
dell'associazione
al momento della sua costituzione è composto dai seguenti soci fondatori:
Presidente
Mensi Bruno (alias Carl William Brown)
Vice Presidente Laffranchi
Innocenza
Consigliere Mensi Luciano
Durante lo
svolgimento della prima assemblea che si terrà al più presto verrà nominato anche un
segretario e verranno eventualmente assegnati anche altri incarichi.
In seguito alla
prima assemblea avvenuta in data 05-05-2002 il comitato direttivo ha eletto come
segretario il socio Mensi Bruno e come responsabile per il settore artistico musicale del
Daimon Club la signora Comparin Maria Angela. I seguenti soci sono reperibili per
eventuali comunicazioni telefoniche ai seguenti numeri di cellulare:
Bruno
340-2167326 Maria Angela 339-3387944
P.S. Sempre in
questa sede voglio ricordare a tutti che le donazioni alle Associazioni O.N.L.U.S.
(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) comportano un vantaggio fiscale che si
concretizza in un risparmio diretto sull'imposta, nella misura del 19% sull'importo della
spesa sostenuta. Per le persone fisiche, la detraibilità è prevista fino ad un importo
di L. 4.000.000, mentre in caso di donazione effettuata da un'impresa, la deducibilità è
fino ad un massimo di L. 4.000.000 o del 2% del reddito d'impresa. Nel caso invece di
associazioni culturali senza fini di lucro come la nostra, che tuttavia non sono Onlus, le
donazioni delle persone fisiche non sono detraibili, mentre sono invece sempre detraibili
come per le Onlus le donazioni effettuate dalle aziende. La circolare ministeriale 168/98
prevede che l'importo sia detraibile solo se per il pagamento si utilizza uno dei seguenti
mezzi: bonifico bancario assegno bancario o circolare carta di credito bollettino di conto
corrente postale. Le detrazioni relative a queste donazioni non sono cumulabili con le
erogazioni a favore di organizzazioni non governative.
In ogni caso gli enti non commerciali come il nostro
possono anche svolgere attività commerciale, purché vengano rispettate le regole del
DLGS 460 4/12/1997 e le norme delle leggi e dei decreti successivi in materia. A questo
proposito voglio invitare tutti i nostri soci e tutti gli eventuali gentili visitatori,
collaboratori o futuri sponsors a leggere la nostra pagina di presentazione dedicata alle
attività no-profit in cui si può facilmente comprendere quali siano i vantaggi di
un'associazione come la nostra e quali siano le reali convenienze per chi accetta di
aderire al nostro progetto.
Un ringraziamento per la vostra attenzione e per la
vostra collaborazione.
INDIRIZZO POSTALE
Per ogni eventuale comunicazione o l'invio
di testi, cataloghi o materiale vario il nostro indirizzo di posta tradizionale è il
seguente: Associazione Culturale Daimon Club Casella Postale San Zeno Naviglio 25010
(Brescia). Mentre il nostro indirizzo e-mail è il seguente: daimonclub@yahoo.com
CONTO CORRENTE BANCARIO
N.B.
Tutte le altre informazioni relative al nostro numero di Conto Corrente verranno
comunicate a tutti coloro che per un motivo o per l'altro collaboreranno con noi e
prenderanno parte attivamente alle nostre attività.
P.S. L'iscrizione
implica il consenso al trattamento dati di cui alla legge 675/96 per i soli fini
istituzionali relativi alle attività dell'Associazione Culturale.
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